Sez. 2, Sentenza n. 28605 del 02/12/2008 (Rv. 605918 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Appalto per la costruzione di edificio in base a progetto fornito dal committente - Ingerenza ed istruzioni del committente - Responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti (art. 1669 cod. civ.) - Sussistenza - Limiti.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE
Nell'appalto per la costruzione di edificio in base a progetto fornito dal committente, la responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti, ai sensi dell'articolo 1669 cod. civ., sussiste anche quando l'ingerenza e le istruzioni del committente ne limitino autonomia e discrezionalità, tranne il caso in cui queste abbiano una continuità ed un'analiticità tali da elidere, nell'esecutore, ogni facoltà di vaglio, in modo che il rapporto di appalto si trasformi, "ipso facto", in un rapporto di lavoro subordinato e l'appaltatore in "nudus minister" del committente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)