Sez. 1, Sentenza n. 6202 del 13/03/2009 (Rv. 607152 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Configurabilità - Condizioni - Predisposizione del progetto da parte di altri - Irrilevanza - Vigilanza e controllo da parte del direttore dei lavori - Influenza - Limiti.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE
In tema di appalto, l'appaltatore, ogni qualvolta non sia un mero esecutore di ordini ("nudus minister"), risponde anche della rovina e del pericolo di rovina della costruzione, che siano conseguenza delle imperfezioni del progetto da altri predisposto, e tale sua responsabilità non viene meno neppure nel caso in cui l'opera sia stata compiuta sotto la vigilanza e il controllo del direttore dei lavori che non abbia ostacolato la libertà di determinazione e di decisione dell'appaltatore medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)