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Sez. 4, Sentenza n. 42683 del 24/05/2007 Cc. (dep. 20/11/2007) Rv. 238299 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Valutazione - Parametri.
Stato
decisa il 2007-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238299-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di valutazione delle esigenze cautelari, la sussistenza del pericolo di fuga, per quanto non desumibile esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica deve essere comunque tratto da elementi oggettivi e concreti quali la situazione di vita del soggetto, le sue frequentazioni, i precedenti penali, i procedimenti in corso di modo che sia ravvisabile un reale ed effettivo pericolo, pur sempre interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un avvenimento "in itinere" che, proprio per tale carattere, può essere difficilmente interrotto ed eliminato con tardivi interventi. (Nella fattispecie la Corte non ha ritenuto sufficiente la motivazione del tribunale della libertà fondata soltanto sulla generica affermazione che, facendo parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'imputata avrebbe avuto i mezzi per sostenersi nella latitanza)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)