Sez. 2, Sentenza n. 44526 del 13/10/2015 Cc. (dep. 04/11/2015) Rv. 265042 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Attualità - Modifiche ex art.2 l.n.47 del 2015 - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all'art.274 comma primo, lett.b) cod.proc.pen. (nel testo modificato dalla l. n. 47 del 2015) deve essere non più solo concreto, ma anche attuale e tale ultimo requisito può essere desunto da una condotta prodromica ad un imminente trasferimento all'estero. (In motivazione, la Corte ha ritenuto immune da censure l'applicazione della misura del divieto di espatrio con ritiro del passaporto nei confronti di un cittadino straniero, il quale, subito dopo la condanna in primo grado, aveva chiesto il rinnovo del passaporto, pur essendo titolare di un documento d'identità valido sul territorio nazionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Legge 16/04/2015 num. 47 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)