diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 51436 del 05/12/2013 Cc. (dep. 19/12/2013) Rv. 257981 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Valutazione - Parametri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257981-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di esigenze cautelari, la sussistenza del pericolo di fuga non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente accertare con giudizio prognostico, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, difficilmente eliminabile con tardivi interventi. (Nella fattispecie, il pericolo di fuga veniva desunto dal tentativo dell'imputato di sottrarsi, subito dopo il fatto, alla cattura, nonché dal suo stato di disoccupazione in uno alla condizione di straniero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)