diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 5356 del 24/10/2002 Ud. (dep. 04/02/2003) Rv. 223933 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA | Reato previsto dall'art. 495 cod. pen. - Differenze - Indicazione.
Stato
decisa il 2002-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223933-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA

Il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567, comma 2 cod. pen. si commette nella formazione dell'atto di nascita. Pertanto, le false dichiarazioni incisive sullo stato civile di una persona, rese quando l'atto di nascita è già formato, esulano dalla sfera specifica di tutela dell'alterazione di stato e rientrano nella previsione dell'art. 495, comma 3, n. 1 (in applicazione di tale principio la Corte ha affermato che il coniuge che dichiara falsamente la propria paternità naturale nei confronti della figlia naturale della moglie, con atto distinto posteriore alla nascita, non commette il reato di alterazione di stato bensì quello di falsa dichiarazione in atto dello stato civile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 567 CORTE COST., Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)