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Sez. 6, Sentenza n. 35806 del 05/05/2008 Cc. (dep. 18/09/2008) Rv. 241254 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA | Atto di nascita già formato - Successive false dichiarazioni incisive sullo stato civile di una persona - Configurabilità del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241254-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA

Il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567, comma secondo cod. pen. non è configurabile in relazione alle false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di una persona, rese quando l'atto di nascita è già formato, potendo tale condotta rientrare invece nella previsione dell'art. 495, comma terzo, n. 1 cod.pen.. (Fattispecie nella quale la Corte ha qualificato ai sensi dell'art. 495 cod. pen. la falsa dichiarazione di paternità naturale resa all'ufficiale di stato civile a distanza di due anni dalla nascita della bambina).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Cod. Pen. art. 567 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)