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Sez. 6 - , Sentenza n. 13751 del 25/02/2021 Ud. (dep. 13/04/2021) Rv. 280854 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA | Atto di nascita già formato – Successive false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di una persona – Configurabilità del reato – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2021-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280854-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA

Il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen. è integrato quando le false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di una persona sono rese al momento della formazione dell'atto di nascita, mentre, se intervengano successivamente, è configurabile la meno grave fattispecie di falsa dichiarazione in atto dello stato civile, prevista dall'art. 495, comma secondo, n. 1 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elemento di discrimine tra le due ipotesi delittuose va ravvisato nel fatto che solo la falsità espressa al momento della dichiarazione di nascita è idonea a determinare la perdita del vero stato civile del neonato, mentre, quella intervenuta successivamente, altera, "ex post", lo status correttamente acquisito in precedenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 com. 2 lett. 1, Cod. Pen. art. 567 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)