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Sez. L, Sentenza n. 5389 del 03/09/1986 (Rv. 447931 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ESIGENZA DI TEMPORANEA RIDUZIONE DEL PERSONALE DOVUTA A CRISI CONGIUNTURALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447931-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ESIGENZA DI TEMPORANEA RIDUZIONE DEL PERSONALE DOVUTA A CRISI CONGIUNTURALI - ESCLUSIONE.*

Al fine di individuare la fattispecie del licenziamento collettivo non è sufficiente la qualificazione di tal genere data dal datore di lavoro ad una pluralità di licenziamenti, ma occorre che ricorra l'indefettibile presupposto costituito dal ridimensionamento o dalla ristrutturazione aziendale che conferiscano un nuovo stabile assetto all'impresa, talché non è sufficiente ad integrare il presupposto suddetto l'esigenza temporanea di riduzione del personale dovuta ad una crisi di carattere congiunturale. (V 2056/85, mass n 439959; (V 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)