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Sez. 5, Sentenza n. 14162 del 24/09/2003 (Rv. 567118 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Registrazione della delibera di una società concernente la riduzione del capitale per perdite - Avviso di liquidazione - Mancanza di tempestiva impugnazione - Diritto al rimborso dell'imposta pagata - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567118-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

Il contribuente che non abbia tempestivamente impugnato l'avviso di liquidazione di imposta per la registrazione della delibera di una società concernente riduzione del capitale sociale per perdite di esercizio, non ha diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata, poiché la definitività dell'avviso di liquidazione, avente indiscutibile valenza costitutiva dell'imposizione e non di mero titolo riproduttivo di situazioni anteriormente perfezionatesi, rende incontestabile l'obbligazione tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)