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Sez. 5, Sentenza n. 7179 del 15/04/2004 (Rv. 572085 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Avviso di liquidazione - Omessa tempestiva impugnazione - Conseguenze - Definitività della pretesa tributaria - Diritto al rimborso ex art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572085-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'omessa tempestiva impugnazione dell'avviso di liquidazione notificato dall'Ufficio, che costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile "ratione temporis"), determina la definitività della pretesa tributaria, con conseguente preclusione per il contribuente del diritto a chiedere il rimborso dell'imposta nel termine triennale di decadenza di cui all'art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)