Sez. 5, Sentenza n. 15680 del 12/08/2004 (Rv. 575528 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Registrazione della delibera di una società - Concernente un conferimento - Avviso di liquidazione - Mancanza di tempestiva impugnazione - Diritto al rimborso dell'imposta pagata - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Il contribuente che non abbia tempestivamente impugnato l'avviso di liquidazione di imposta per la registrazione della delibera di una società concernente un atto di conferimento, non ha diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata, poiché la definitività dell'avviso di liquidazione, avente indiscutibile valenza costitutiva dell'imposizione e non di mero titolo riproduttivo di situazioni anteriormente perfezionatesi, rende incontestabile l'obbligazione tributaria. A diversa soluzione non può pervenirsi né sulla base dell'art. 77, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 (che si limita a stabilire il termine di decadenza entro il quale deve essere richiesto il rimborso e che, interpretato in collegamento con l'art. 19, comma 3, d.P.R. n. 546 del 1996, che stabilisce il principio generale dell'autonomia dell'impugnazione di ciascun atto impositivo, non comporta alcuna deroga al principio generale del consolidamento dei rapporti tributari formalizzati in un atto impositivo, non contestato dal contribuente) né sulla base della pretesa illegittimità dell'avviso di liquidazione (notificato e non impugnato) per contrasto con il diritto comunitario, atteso che anche i termini di decadenza per impugnare i provvedimenti impositivi affetti da illegittimità <ex iure comunitario> sono di tipo perentorio e non mutano natura se l'illegittimità derivi dal contrasto con una norma comunitaria (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che, seguendo l'impugnazione del contribuente, aveva dichiarato nullo l'avviso di liquidazione ritualmente notificato alla società e non impugnato, facendo conseguire da tale nullità l'illegittimità del silenzio rifiuto, nonostante la definitività della liquidazione).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)