Sez. L, Sentenza n. 5997 del 22/06/1994 (Rv. 487160 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Termine di dieci giorni - Perentorietà - Esclusione - Inosservanza - Irrilevanza - Limiti.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione
Nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435 secondo comma cod. proc. civ., deve notificare all'appellato il ricorso (tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione) e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato, il termine che ai sensi del medesimo art. 435 cod. proc. civ. (commi terzo e quarto) deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)