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Sez. 4, Sentenza n. 46522 del 20/09/2004 Ud. (dep. 01/12/2004) Rv. 230399 - 01

COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE | Giudice pace - Ordinanza dichiarativa incompetenza - Ricorribilità in cassazione da parte del P.M. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230399-01

COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE

L'ordinanza con la quale il giudice di pace abbia dichiarato la propria incompetenza e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., non è da quest'ultimo autonomamente impugnabile mediante ricorso per cassazione, giacchè l'art. 36, comma secondo, D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 limita tale impugnazione alle sentenze. Né il ricorso per cassazione potrebbe ritenersi ammissibile, invocando il disposto del comma secondo del citato art. 568 sul presupposto che il provvedimento del giudice di pace abbia valore sostanziale di sentenza sulla competenza: ciò in quanto, le sentenze relative alla competenza sono comunque sottratte alla regola della generale impugnabilità per cassazione dettata dall'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Legge 28/08/2000 num. 274 art. 36 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)