Sez. 2, Sentenza n. 3724 del 19/07/1995 Cc. (dep. 13/10/1995) Rv. 202765 - 01
Impugnazioni - Interesse ad impugnare | Provvedimenti giurisdizionali privi di contenuto decisorio - Idoneità a determinare conseguenze pregiudizievoli eliminabili con l'impugnazione - Esclusione - Interesse ad impugnare - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di rimessione delle parti al giudice civile ai fini della restituzione delle cose sequestrate.
Impugnazioni - Interesse ad impugnare
Poiché le conseguenze pregiudizievoli del provvedimento giurisdizionale, la necessità della cui eliminazione integra il requisito indefettibile dell'impugnazione costituito dall'interesse ad impugnare, possono scaturire solo dai provvedimenti che abbiano un contenuto decisorio - e cioè che incidano sui diritti di libertà o patrimoniali, ovvero sulla pretesa punitiva della Stato - esulano dall'ambito dell'impugnazione tutti quei provvedimenti che in vario modo non presentano sul piano formale e sostanziale tale contenuto, ma assumono una veste meramente interlocutoria o rinviano ad altro momento processuale o ad altra sede la decisione sul "petitum", sì da non determinare di per sè soli alcun effetto sulle posizioni soggettive delle parti. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice dell'esecuzione il quale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rilevata la possibilità di una controversia sulla loro proprietà aveva rimesso le parti dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 676, comma secondo, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)