Sez. 1, Sentenza n. 534 del 06/10/1994 Ud. (dep. 20/01/1995) Rv. 200023 - 01
Impugnazioni - Provvedimenti impugnabili - Sentenza in materia di competenza | Sentenza dichiarativa di incompetenza pronunciata ex art. 23 cod. proc. pen. - Impugnabilità mediante ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Ragioni.
Impugnazioni - Provvedimenti impugnabili - Sentenza in materia di competenza
Ai sensi dell'art. 568 comma 2, cod. proc. pen. sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28. Conseguentemente, tenuto conto del principio di tassatività delle impugnazioni, previsto dall'art. 568, comma primo cod. proc. pen., deve essere ritenuto inammissibile il ricorso avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 23, comma primo cod. proc. pen., abbia dichiarato la propria incompetenza per qualsiasi causa ed abbia ordinato la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)