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Sez. 5, Sentenza n. 15122 del 30/06/2006 (Rv. 591290 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono delle sanzioni amministrative ex art. 19-bis, comma quinto-bis, del d.l. n. 41 del 1995 - Condizioni - Pagamento delle imposte dovute entro la data del 31 dicembre 1994 - Sufficienza - Necessità di ulteriore specifica dichiarazione integrativa o di apposita richiesta - Esclusione - Effettuazione di versamenti ulteriori rispetto al pagamento delle imposte - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591290-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la disposizione di cui all'art. 19-bis, comma quinto-bis, del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85 (comma aggiunto dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, di conversione del d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556), va intesa - alla luce del collegamento logico con il complesso normativo di riferimento e della "ratio" propria di ogni condono tributario - nel senso che il contribuente, il quale entro la data del 31 dicembre 1994 abbia provveduto al pagamento delle imposte dovute, di cui abbia omesso in parte il versamento alle prescritte scadenze e per le quali non abbia ancora ricevuto cartella o ingiunzione di pagamento, ha titolo per godere dell'esenzione dalle sanzioni amministrative senza necessità di esplicitare, tramite ulteriore specifica dichiarazione integrativa o attraverso apposita annotazione nell'unica dichiarazione, la relativa richiesta; né, d'altro canto, sussiste alcun elemento per ritenere che la fruizione del beneficio dell'inapplicabilità delle sanzioni sia collegata all'effettuazione di versamenti ulteriori rispetto al pagamento delle suddette imposte.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 19 bis, Decreto Legge 02/10/1995 num. 415 art. 5 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 62 bis, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., Legge 29/11/1995 num. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)