Sez. 5, Sentenza n. 17713 del 02/09/2004 (Rv. 576648 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Di cui alla legge n. 413 del 1991- In relazione al quinquennio 1986 - 1990 - Potere straordinario di rettifica - Per mancato versamento del debito IVA esposto dal contribuente - Legittimità - Affermazione - Contestuale accertamente di maggior debito fiscale per erronea esposizione nella dichiarazione IVA 1991 di un credito del contribuente - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, ai sensi della legge n. 413 del 1991, ove il contribuente abbia presentato una dichiarazione integrativa dell'IVA per gli anni d'imposta 1986 - 1990, conducente al riconoscimento di un debito d'imposta che il condonante avrebbe dovuto versare in base all'art. 51, comma sesto, legge n. 413 cit., ed abbia rinunciato ai crediti d'imposta esposti nelle dichiarazioni originarie, senza tuttavia effettuare il versamento della somma dovuta per il condono premiale ma parzialmente compensando il dovuto con il maggiore credito d'imposta relativo al 1990 già indipendentemente da lui esposto, in realtà nella dichiarazione relativa all'anno 1991, da lui già presentata prima della dichiarazione integrativa, è corretto il comportamento dell'Ufficio che, verificata l'esistenza del debito e il suo mancato adempimento, provveda ad organizzare la riscossione con l'iscrizione a ruolo e poi a pretenderne il pagamento con l'emissione della cartella, ai sensi dell'art. 51, comma ottavo, legge citata. Tuttavia, nell'esercizio del potere straordinario di accertamento conferitogli dalla legge di condono premiale, l'Ufficio deve limitarsi ad esaminare il periodo d'imposta oggetto del condono, senza assumere anche quello relativo all'anno d'imposta successivo (anno 1991), con i connessi profili relativi alla esposizione di un credito d'imposta in realtà rinunciato in sede di dichiarazione integrativa, che può essere esaminato solo con l'esercizio del potere ordinario di accertamento IVA, pena il vizio di eccesso di potere. Infatti, tra l'altro, l'attività amministrativa tributaria è sottoposta al principio generale di tipicità, derivato direttamente dal principio costituzionale dello Stato di diritto, ed enunciato espressamente nell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, secondo il quale l'autorità amministrativa è vincolata a perseguire solo i fini predeterminati dalla legge e solo con i poteri che, per ciascun fine, le sono attribuiti dalla legge (In applicazione di tale principio, la Corte ha parzialmente accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria contro la sentenza di appello, che aveva considerato corretto il comportamento del contribuente, il quale non solo non aveva versato il dovuto a titolo di condono ma aveva anche detratto tale somma, relativa alla dichiarazione integrativa per il quinquennio 1986-1990, dal maggior credito esposto nella dichiarazione del 1991, cassando la sentenza impugnata solo limitatamente alla parte che aveva ritenuto possibile il mancato pagamento del dovuto a titolo di condono, ma non anche rispetto all'altra che aveva negato l'ammissibilità della pretesa dell'Amministrazione, di procedere al recupero di quanto il contribuente non aveva corrisposto, a seguito, a seguito dell'illegittima esposizione di un credito IVA, relativo ad un successivo anno d'imposta, rettificato nell'esercizio dello stesso potere straordinario di accertamento, anziché nell'apposita sede ordinaria).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)