Sez. 5, Sentenza n. 14667 del 23/06/2006 (Rv. 592887 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Versamento della somma dovuta in base alla dichiarazione integrativa - Necessità - Utilizzazione di un maggior credito d'imposta e rinuncia al credito residuo - Inammissibilità - Poteri dell'ufficio - Recupero dell'importo del credito rinunciato contestuale a quello dell'importo dovuto per il condono - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, la somma dovuta in base alla dichiarazione integrativa dev'essere versata dal contribuente, ai sensi degli artt. 41, comma secondo, e 51, comma sesto, della predetta legge, e non può quindi essere compensata con un credito d'imposta esposto nella dichiarazione relativa all'anno 1990 e riportato in quella presentata nell'anno successivo, onde correttamente l'Ufficio, in sede di esame della domanda di condono, provvede a pretenderne il pagamento; tuttavia, essendo l'attività amministrativa improntata al principio di tipicità (derivato dai principi costituzionali ed ora enunciato espressamente nell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241), in virtù del quale l'autorità amministrativa è vincolata a perseguire soltanto i fini predeterminati dalla legge e solo con i poteri che per ciascun fine le sono attribuiti dalla legge stessa, l'Ufficio, nell'esercizio del potere straordinario di accertamento conferitogli dalla legge di condono, non può pretendere anche la somma dovuta in base alla dichiarazione presentata per il periodo d'imposta 1991, la quale può essere richiesta soltanto in sede di esercizio del potere ordinario di accertamento relativo a quegli anni. (Nella specie, il contribuente, dopo aver riportato nella dichiarazione IVA presentata per l'anno 1991 un credito d'imposta esposto nella dichiarazione relativa all'anno 1990, lo aveva parzialmente compensato con il minore importo dovuto in base alla dichiarazione integrativa presentata per gli anni 1985 - 1990, rinunciando al credito residuo: in applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento con cui l'Ufficio, in sede di liquidazione dell'istanza di condono, aveva proceduto alla riscossione sia della somma dovuta in base al condono, sia del credito residuo).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 41, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)