Sez. L, Sentenza n. 9638 del 21/07/2000 (Rv. 538671 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Giudizio promosso per contestare la revoca della pensione - Oggetto - Spettanza del diritto a pensione - Conseguenze - Raffronto fra il livello di invalidità esistente al tempo della concessione della pensione e quello esistente al momento della revoca - Irrilevanza - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
Nel giudizio promosso per contestare la revoca della pensione di invalidità disposta dall'INPS oggetto della controversia -sia nell'ipotesi di inesistenza iniziale dello stato di invalidità erroneamente ritenuto sussistente sia nell'ipotesi di successiva cessazione dello stato stesso per determinante miglioramento delle condizioni fisiche- non è la legittimità dell'atto di revoca del riconoscimento, bensì l'esistenza stessa del diritto alla prestazione. Ne consegue che, ove l'INPS sostenga che sia cessato lo stato di invalidità che legittimava il diritto alla prestazione, la situazione esistente al tempo del riconoscimento resta irrilevante ed irrilevante è il raffronto fra questa situazione e quella esistente al tempo della revoca, sicché l'accertamento del giudice del merito non ha per oggetto questo raffronto, ma solo la situazione esistente al tempo della revoca (salvo il caso in cui, avendo l'iniziale riconoscimento natura giudiziale, il suddetto raffronto diventi parte integrante della logica del giudizio).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)