Sez. 5 - , Sentenza n. 24014 del 24/11/2016 (Rv. 641995 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Proroga dei termini di accertamento - Disapplicazione in relazione all'IVA per incompatibilità con il diritto comunitario - Esclusione - fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, dalla incompatibilità con il diritto dell'Unione europea del condono per IVA di cui alla l. n. 289 del 2002 non discende la disapplicazione dell'art. 10 della l. citata, che dispone la proroga di due anni dei termini per l'accertamento, poiché tale norma non comporta alcuna rinuncia al pagamento di quanto dovuto per tale imposta, ma anzi ne costituisce un rafforzamento dell'accertamento e della riscossione.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 77 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 77 art. 22, Legge 30/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 30/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)