diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 18205 del 16/09/2016 (Rv. 641051 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione automatica delle liti relative agli anni 1990, 1991 e 1992 ex art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 - Applicabilità all'IVA - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641051-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 non è applicabile in materia d'IVA atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 2899 com. 17, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)