Sez. 3, Sentenza n. 6207 del 09/12/1985 (Rv. 443332 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DI UNA SOLA COPIA AL PROCURATORE COSTITUITO PER UNA PLURALITÀ DI PARTI - NULLITÀ - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DI UNA SOLA COPIA AL PROCURATORE COSTITUITO PER UNA PLURALITÀ DI PARTI - NULLITÀ - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Nel rito del lavoro, la nullità della notificazione del ricorso in appello, derivante dalla consegna di una sola copia dell'atto al procuratore costituito di una pluralità di parti, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, tempestivamente proposta con il deposito del ricorso entro il termine perentorio previsto dal secondo comma dell'art. 434 cod. proc. civ., ma è sanata "ex tunc" dalla Costituzione degli appellati, ancorché effettuata allo scopo di eccepire la nullità medesima, ovvero, in caso di mancata Costituzione, attraverso la rinnovazione della notificazione, che il giudice, anche d'ufficio, deve disporre in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ.. (V 1849/85, mass n 439775; (V 5114/84, mass n 436900; (contra 4500/82, mass n 422484; (contra 4899/81, mass n 415630).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)