Sez. 2, Sentenza n. 42789 del 22/10/2003 Ud. (dep. 10/11/2003) Rv. 227313 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO | Differenza con il delitto di estorsione - Elemento oggettivo.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO
L'elemento oggettivo comune della fattispecie di estorsione e di quella di violenza e minaccia per costringere a commettere un reato è l'uso della violenza o minaccia come strumento di coartazione dell'altrui volere. Tuttavia, nel delitto di estorsione, l'autore mira a che la vittima compia una condotta "innominata" - ossia generica come quella della fattispecie di violenza privata - che procuri all'autore stesso o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; invece, nel reato di cui all'art. 611 cod. pen., l'autore mira a che la vittima compia una condotta qualificata da un elemento specializzante, ossia una condotta integrante gli elementi costitutivi di un reato. Ne consegue che il delitto di cui all'art. 611 cod.pen. è integrato senza la sussistenza del "profitto" per l'autore e del correlativo "danno" per la vittima, elementi che possono, semmai, riferirsi alla struttura del fatto tipico dello specifico reato-fine, che rappresentando l'obiettivo dell'autore della violenza e della minaccia, la vittima di essa può "strumentalmente" realizzare. (Nel caso di specie, la Corte ha riqualificato l'originaria imputazione di estorsione nell'ipotesi di cui all'art. 611 cod.pen. in relazione alla condotta di minaccia grave con l'uso delle armi e di violenza, posta in essere nei confronti di un soggetto per costringerlo ad impossessarsi di numerose schede telefoniche prepagate, sottraendole alla società della quale egli era dipendente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 611, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)