Sez. 2, Sentenza n. 2676 del 28/04/1984 (Rv. 434703 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
L'eccezione di prescrizione, costituendo eccezione in senso proprio, può essere sollevata per la prima volta in appello senza che l'essersi il convenuto difeso nel merito nel giudizio di primo grado costituisca di per sè un fatto univoco, incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. (V 6240/81, mass n 417041; (V 4885/81, mass n 415608).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)