Sez. 3, Sentenza n. 9927 del 28/07/2000 (Rv. 538894 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Tacita - Giudizio di primo grado - Difesa nel merito - Comportamento inequivoco - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
La rinuncia tacita alla prescrizione presuppone un comportamento processuale in cui sia necessariamente insita la univoca volontà di non sollevare la relativa eccezione. L'essersi difeso nel giudizio di primo grado sul merito della causa senza eccepire preliminarmente la prescrizione, non integra di per se stesso un fatto univoco, incompatibile con la volontà di sollevare tale eccezione, la quale, pertanto, nella vigenza del testo originario dell'art. 345 cod. proc. civ., può essere dedotta per la prima volta in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)