Sez. 3, Sentenza n. 2954 del 29/09/1999 Cc. (dep. 05/11/1999) Rv. 215155 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Procedimento - Decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Ricorso - Legittimazione del difensore - Sussistenza - Esclusione - "Ratio".
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
A norma dell'art. 6, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n.217, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decida sul ricorso, proposto contro il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, spetta solo all'interessato e non al difensore. Infatti, attesa la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento e in questione, non è applicabile l'art.99 del cod. proc. pen., che estende al difensore le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)