diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3927 del 22/09/1997 Cc. (dep. 10/11/1997) Rv. 209037 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Separazione dei procedimenti per rinunzia - Imputato rinunziante - Condannato con pena patteggiata - Estensione dell'annullamento della sentenza del procedimento principale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209037-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO

L'avvenuta separazione dei procedimenti, conseguente alla rinuncia parziale dell'impugnazione ex art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non può escludere che anche l'imputato rinunziante, nei cui confronti sia passata in giudicato la sentenza (nella specie: patteggiata) in secondo grado, sia destinatario dell'effetto estensivo dell'annullamento con rinvio, disposto rispetto alle sentenze pronunciate nel procedimento principale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)