Sez. 3, Sentenza n. 4002 del 11/07/1979 (Rv. 400473 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - CREDIBILITA DELLE LORO AFFERMAZIONI - RILEVANZA DELLE SINGOLE DEPOSIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - CREDIBILITA DELLE LORO AFFERMAZIONI - RILEVANZA DELLE SINGOLE DEPOSIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
La valutazione delle risultanze probatorie, sull'attendibilita dei testi, sulla maggiore o minore credibilita delle loro affermazioni e sulla Rilevanza probatoria delle singole deposizioni, a confronto e a preferenza di altre, e rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il quale al riguardo non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, con una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf 1764/77, mass n 385481; (Conf 3302/75, mass n 377425; (Conf 856/74, mass n 368751; (Conf 3138/73, mass n 366925).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)