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Sez. 5, Sentenza n. 28354 del 21/12/2005 (Rv. 589419 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Richiesta di applicazione in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni - Formulazione della richiesta nel giudizio di merito - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589419-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, l'applicazione del regime del cumulo giuridico delle sanzioni previsto dall'art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 può essere richiesta soltanto nell'ambito di un "iter" processuale corretto, che, per quanto attiene al giudizio di legittimità, presuppone la formulazione della richiesta nel giudizio di merito, affinché essa possa essere riproposta, se rigettata o non valutata, nel giudizio di cassazione, essendo l'applicazione d'ufficio di leggi innovative possibile soltanto ove lo "ius superveniens" sopravvenga nel corso del processo (ipotesi non verificatasi nel caso di specie).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)