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Sez. 5, Sentenza n. 19955 del 14/10/2005 (Rv. 585059 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio del "favor rei" di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Superamento del principio della "ultrattività" della normativa - Conseguenze - Disciplina del "cumulo giuridico" delle sanzioni - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585059-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni extrapenali di illeciti tributari, il principio del "favor rei" fissato dall'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - innovativo rispetto a quello della cosiddetta ultrattività delle norme sanzionatorie di illeciti tributari, previsto dalla legge 7 gennaio 1929, n.4 ed espressamente abrogato dall'art. 29 del d.lgs. n. 472 del 1997 - comporta che la disciplina del "cumulo giuridico" di una pluralità di violazioni commesse anche in tempi diversi (art. 12 del d.lgs. n. 472 citato, nel testo originario), retroattivamente applicabile a tutte le violazioni non definitivamente irrogate, sia più favorevole di quello previsto dall'art. 8 della legge n. 4 del 1929, ove non si accerti il contrario nel calcolo delle sanzioni applicate nella concreta fattispecie dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)