Sez. 1, Sentenza n. 4757 del 26/02/2010 (Rv. 611818 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Domanda giudiziale di scioglimento della comunione - Proponibilità - Condizioni - Separazione personale dei coniugi - Passaggio in giudicato della relativa sentenza - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Proponibilità della domanda di scioglimento della comunione legale nelle more del giudizio di separazione - Sussistenza - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l'omologazione di quella consensuale), che rappresenta il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell'azione. Conseguentemente, la domanda è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)