Sez. 3, Sentenza n. 5774 del 21/01/2005 Ud. (dep. 16/02/2005) Rv. 230732 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Impiego di uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici - Concreto pericolo di diffusione di materiale pornografico - Necessità - Ragioni - Accertamento del pericolo - Criteri - Indicazione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
Poiché il delitto di pornografia minorile di cui al primo comma dell'art. 600 ter cod. pen. - mediante il quale l'ordinamento appresta una tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia- ha natura di reato di pericolo concreto, la condotta di chi impieghi uno o più minori per produrre spettacoli e materiali pornografici è punibile, salvo l'ipotizzabilità di altri reati, quando abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito il quale aveva dato atto, oltre che dell'imponente apparato informatico e dell'ingente materiale pedopornografico rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, del fatto che lo stesso aveva effettuato con una macchina digitale numerose riprese fotografiche delle parti intime di una bimba, alla quale era stato celato il volto, foto che erano state scaricate nell' hard disk del computer in vista dell'uso diffusivo delle immagini pornografiche).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)