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Sez. 3, Sentenza n. 1814 del 20/11/2007 Ud. (dep. 14/01/2008) Rv. 238566 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Impiego di uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici - Concreto pericolo di diffusione del materiale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238566-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile di cui al primo comma dell'art. 600 ter cod. pen., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sì che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Nella specie il pericolo di diffusione è stato desunto dai giudici dal fatto che parte del materiale, per la cui produzione erano state utilizzate contemporaneamente molte minorenni e per il cui utilizzo l'imputato aveva avuto il consenso di queste, era detenuto in auto ed in alcune occasioni era stato mostrato a terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)