Sez. L, Sentenza n. 10913 del 09/06/2004 (Rv. 573460 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Avvocati dipendenti da enti pubblici - Abilitazione al patrocinio per le cause dell'ente di appartenenza - Cessazione del rapporto di impiego - Persistenza dello "ius postulandi" rispetto all'ente di provenienza e della conseguente elezione di domicilio - Esclusione - Notifica della impugnazione alla parte personalmente - Validità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE
Con riguardo all'attività degli avvocati dipendenti da enti pubblici, abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro attività, il rilascio della procura ha effetto esclusivamente per la durata del sottostante rapporto di pubblico impiego e viene meno col cessare di questo, senza alcuna ultrattività, determinando il venir meno altresì della elezione di domicilio, con conseguente ritualità della notifica dell'impugnazione fatta alla parte personalmente.
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)