Sez. 1, Sentenza n. 11521 del 17/05/2007 (Rv. 597168 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Cessazione del rapporto di impiego - "Ius postulandi" - Cessazione - Conseguenze - Interruzione del processo.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE
Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell'albo speciale annesso all'albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno dello "ins postulandi" per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 cod. proc. civ., con conseguente interruzione dei processi in cui gli stessi siano costituiti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3 com. 4 lett. B, Legge 23/11/1939 num. 1949 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)