Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 14/02/2002 Cc. (dep. 29/03/2002) Rv. 221612 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Omesso tempestivo deposito, da parte del PM, delle bobine di intercettazioni telefoniche - Ordinanza del GUP di nullità della richiesta di rinvio a giudizio con trasmissione degli atti al PM - Abnormità - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
È illegittima, ma non abnorme, l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare - accertato l'omesso tempestivo deposito da parte del Pubblico Ministero delle bobine delle intercettazioni telefoniche ed ambientali - dichiari, ex art. 416 cod. proc. pen., la nullità della richiesta di rinvio a giudizio disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero; detta ordinanza costituisce, infatti, manifestazione di un potere conferito ex art. 416 cod. proc. pen. al giudice dell'udienza preliminare, sia pure indebitamente esteso ad un'ipotesi non prevista, con la conseguenza che non può ritenersi extra ordinem sotto il profilo strutturale; non sussistono parimenti i connotati dell'atto abnorme sotto il profilo funzionale in quanto non si determina alcuna stasi processuale, posto che il Pubblico Ministero può sempre formulare una nuova richiesta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)