Sez. 5, Sentenza n. 3343 del 12/02/2013 (Rv. 625258 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di recupero che segua una comunicazione di revoca del beneficio divenuta definitiva - Pretesa tributaria nuova - Esclusione - Conseguenze - Impugnabilità solo per vizi propri.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'avviso di recupero del credito d'imposta (indebitamente compensato in difetto dei presupposti), qualora faccia seguito ad una comunicazione di revoca del beneficio, cui il Centro di Servizio di Pescara abbia proceduto ex art. 8 del d.m. 3 agosto 1998, n. 311, divenuta definitiva (essendo stata dichiarata dalla Commissione provinciale l'inammissibilità del ricorso, per tardività, avverso la comunicazione di detta revoca), non integra una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria e, pertanto, può essere impugnato solo per vizi propri; in tal caso, l'avviso di recupero costituisce una intimazione di pagamento della somma dovuta, sottratto alla sindacabilità in giudizio anche per le questioni attinenti alla menzionata comunicazione di revoca del beneficio da cui è sorto il debito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DM Finanze 03/08/1998 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)