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Sez. 5 - , Sentenza n. 7333 del 13/11/2018 Ud. (dep. 18/02/2019) Rv. 275234 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Art. 599-bis cod. proc. pen. – Ricorso per cassazione sulla misura della pena concordata – Inammissibilità.
Stato
decisa il 2018-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275234-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE

In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)