Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018 Cc. (dep. 25/06/2018) Rv. 273194 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso una decisione che definisce il cosiddetto "patteggiamento in appello" - Questioni rilevabili d'ufficio già oggetto di motivi di gravame rinunciati - Deducibilità in sede di legittimità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)