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Sez. 3 - , Sentenza n. 18002 del 18/01/2019 Ud. (dep. 02/05/2019) Rv. 275948 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Concordato in appello per un reato ostativo - Ricorribilità per cassazione da parte dell'imputato - Condizioni - Interesse concreto e attuale all'annullamento della sentenza – Necessità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275948-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza che ha accolto la proposta di concordato con rinuncia ai motivi di appello avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., anche se il concordato è stato recepito con riguardo a un reato escluso dall'ambito di applicazione di tale disposizione, qualora non sia dedotta la sussistenza di uno specifico e concreto interesse ad ottenere l'annullamento della sentenza. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva recepito il concordato anche in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, espressamente escluso dall'applicazione di tale istituto dall'art. 599-bis, comma 2, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)