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Sez. L, Sentenza n. 2502 del 28/04/1979 (Rv. 398826 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI - DECORRENZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1979-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398826-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI - DECORRENZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Poiche nella normativa dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (DPR 30 giugno 1965 n 1124), l'accertamento delle somme dovute dal datore di lavoro all'istituto e operazione che non solo l'Inail soltanto puo e deve compiere, ma che condiziona necessariamente qualunque possibilita di pagamento da parte del datore di lavoro, l'art 112 secondo comma, DPR citato fa coincidere l'inizio della prescrizione con lo scadere del termine in cui deve eseguirsi il pagamento, nonche con quello in cui e sorta l'obbligazione, sicche il periodo utile per un tempestivo pagamento debba intendersi come quello che inizia da quando il debitore e posto concretamente in condizione di adempiere, avendo ricevuto la richiesta del premio o di altre somme da parte dell'Inail. Trattasi di una disposizione particolare, perche relativa solo al pagamento, ed eccezionale, perche dettata in deroga proprio al principio, desumibile dall'art 2935 cod civ, secondo cui l'illiquidita del credito non ostacola il corso della prescrizione. Essa si affianca alla disciplina della prescrizione del diritto dell'istituto allo accertamento dei propri crediti in ordine alla quale, mancando una qualunque disposizione nel testo unico, occorre far capo all'art 2946 cod civ, che prevede la prescrizione decennale per tutti i casi in cui la legge non disponga altrimenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)