Sez. 2, Sentenza n. 4022 del 21/02/2007 (Rv. 595402 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A FAVORE DEI POVERI | Contenuto - Criteri - Destinatari - Categoria dei poveri - Elencazione esemplificativa - Configurabilità - Sussistenza - Indeterminabilità - Necessità - Soggetti chiamati alla successione - Individuazione - Fattispecie.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A FAVORE DEI POVERI
Le disposizioni testamentarie previste dall'art. 630 cod. civ., che con elencazione meramente esemplificativa dei destinatari fa riferimento genericamente ai poveri e "simili", si caratterizzano per essere indirizzate a categorie di persone in largo senso bisognose ed indeterminate, tant'è vero che tale norma, prevedendo che le disposizioni si intendano effettuate a favore dei poveri del luogo dell'ultimo domicilio del "de cuius", stabilisce la devoluzione dei beni a favore del locale ente comunale di assistenza, attribuendogli la qualità di chiamato. (Nella specie. la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale si era statuito che il testatore non aveva voluto istituire un erede, ma prevedere soltanto un onere, per finalità morali, a carico di chi, alla sua morte, sarebbe stato suo erede secondo le regole della successione legittima, sancendo l'inapplicabilità dell'art. 630 cod. civ., non ricorrendone i presupposti dell'indeterminatezza dei soggetti da favorire, invece individuati nei bambini da asilo nido provenienti da paesi extracomunitari ed abitanti nel Comune di suo domicilio, e dell'indeterminatezza dell'uso della disposizione testamentaria, consistente nella realizzazione di un asilo nido nel predetto Comune).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 588, Cod. Civ. art. 628, Cod. Civ. art. 630, Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)