diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8460 del 11/07/1992 (Rv. 478150 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti | Produttore agricolo con volume di affari inferiore a 21 milioni di lire - Dichiarazione annuale - Presentazione - Imposta - Detrazione nel modo normale - Opzione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478150-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti

In tema di I.V.A. a norma dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687, (nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 889), il produttore agricolo con volume di affari inferiore a 21 milioni di lire ha facoltà di optare per la detrazione nel modo normale all'atto della dichiarazione annuale, quando abbia assolto gli obblighi di documentazione, anche se non ha rinunciato all'esonero dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e di versamento entro il 31 gennaio, essendo quest'ultimo un onere soltanto formale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 687 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)