Sez. 3, Sentenza n. 2562 del 06/02/2007 (Rv. 595501 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Consegna della cosa tra commercianti - Presunzione di vendita - Configurabilità - Prova di un titolo diverso - Onere dell'allegante.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
È correttamente e congruamente motivata la sentenza di merito che faccia applicazione della presunzione in forza della quale la consegna fra commercianti secondo l'"id plerumque accidit" costituisce atto di adempimento di una compravendita; ne consegue che il convenuto per il pagamento, che affermi l'esistenza di un titolo diverso da quello della compravendita (consegna "in prova"), ha l'onere di fornire la relativa dimostrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)