Sez. 3, Sentenza n. 8717 del 02/09/1998 (Rv. 518566 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Pendenza della lite - Momento - Della notificazione del decreto ingiuntivo - Proposizione dell'opposizione - Nascita di un processo di cognizione ordinario - Valutazione del fondamento della domanda con riguardo al momento della decisione - Necessità - Sopravvenienza del fatto estintivo nel corso del processo di cognizione - Rilevanza - Ai soli fini delle spese processuali - Necessità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Determinata la pendenza della lite con la notificazione del decreto di ingiunzione, l'opposizione al decreto non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba oramai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario. Sotto un tal profilo, la valutazione della fondatezza - o meno - della domanda deve essere compiuta con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione della causa, e l'eventuale circostanza per cui i fatti estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio dall'attore si rivelino successivi alla data in cui si è realizzata la pendenza della lite potrà venire in rilievo solo ai fini della statuizione sulle spese del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)