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Sez. 2, Sentenza n. 7083 del 22/06/1995 (Rv. 493032 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ | Nozione.
Stato
decisa il 1995-06-22
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493032-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ

In tema di divisione giudiziale, l'art. 720 cod. civ., che disciplina l'ipotesi della non comoda divisibilità di immobili, costituisce una deroga al principio generale posto dall'art. 718 cod.civ., il quale attribuisce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti. Ne consegue che la non comoda divisibilità di un immobile può essere ritenuta solo ove risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti i quali consistono, sotto l'aspetto strutturale (a parte l'ipotesi estrema della irrealizzabilità fisica del frazionamento), nella impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e di notevole costo; sotto l'aspetto economico funzionale, nel sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 718

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)