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Sez. 1, Ordinanza n. 2319 del 02/02/2006 (Rv. 588142 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Rapporto di continenza fra causa di opposizione a decreto ingiuntivo e causa introdotta con rito ordinario - Determinazione della data di pendenza della causa di opposizione - Riferimento alla notifica del ricorso e del decreto e non al deposito del ricorso - Competenza funzionale inderogabile del giudice dell'opposizione a dichiarare la nullità del decreto opposto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588142-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

In tema di procedimenti monitori che iniziano con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente, la pendenza della lite va determinata con riferimento alla notifica del ricorso e del conseguente decreto ingiuntivo, così come disposto dall'articolo 643 cod. proc. civ. , norma speciale e non soggetta a deroghe in base a principi di carattere generale. Pertanto, al fine di determinare l'eventuale spostamento di competenza per continenza di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo e di una controversia introdotta con rito ordinario, si deve fare riferimento alla data di instaurazione della lite secondo il criterio sopra indicato, ferma restando la competenza funzionale inderogabile del giudice che ha pronunciato il decreto a dichiararne la nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)