Sez. 2, Sentenza n. 3570 del 12/03/2002 (Rv. 553017 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Proposizione di un atto giudiziario (nella specie, appello) da parte di una società - Procura - Conferimento - Nome del conferente - Mancata indicazione sia nell'intestazione dell'atto sia nella procura - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art.83, terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, per ciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando né nell'intestazione della citazione proposta da una società, né nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva eventuale indagine sulla titolarità dei poteri rappresentativi, determina l'invalidità della procura e, di conseguenza, dell'atto di citazione sul quale essa è apposta (fattispecie relativa alla citazione in appello proposta da società rimasta contumace in primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)