Sez. 3, Sentenza n. 5963 del 23/04/2001 (Rv. 546248 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Ricorso o controricorso per cassazione - Proposizione da parte di una società o di altro ente collettivo - Procura - Conferimento - Nome del conferente - Necessità - Indicazione nell'intestazione del ricorso o della procura - Mancanza - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., la certificazione, da parte dei difensori, dell'autografia della sottoscrizione del conferente, postula che ne sia accertata l'identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome; pertanto, quando il nome della persona fisica che ha conferito la procura non risulti né nell'intestazione del ricorso per cassazione (o del controricorso, come nella specie) proposto da una società o da un ente collettivo, né nella relativa procura (perché essa non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ., sia idoneamente documentato, mediante produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di legale rappresentante ad una bene individuata persona fisica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)